la seguente legge: Articolo unico Nell'art. 3, primo comma del regolamento regionale 14 luglio 1989, n. 1, recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1988, n. 30 "Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale" sono soppresse le parole: "Non verranno prese in considerazione le cooperative di solidarieta' sociale per le quali sono previsti interventi specifici con altra legge regionale". Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione. Genova, addi' 14 luglio 1989 MAGNANI