la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Nell'art. 3, primo comma del regolamento regionale 14 luglio 1989,
n. 1, recante norme sull'individuazione dei soggetti di cui  all'art.
2,   primo  comma,  della  legge  regionale  4  luglio  1988,  n.  30
"Interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in  stato
di  emarginazione  o di svantaggio sociale" sono soppresse le parole:
"Non verranno prese in considerazione le cooperative di  solidarieta'
sociale  per  le  quali  sono previsti interventi specifici con altra
legge regionale".
   Il  presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della  regione  a  norma  dell'art.  55  dello  statuto  ed
entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.
    Genova, addi' 14 luglio 1989
 
                               MAGNANI